closeAttenzione: questo articolo è stato pubblicato oltre sei mesi fa, pertanto le informazioni presenti potrebbero non essere più valide. In caso di dubbi ti invitiamo a rivolgerti all'ufficio vertenze della Cisl di Brescia.

Decreto Legge 185 del 29/11/08 convertito in
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, le nuove tabelle.

Con la conversione in legge del D.L. 185, vengono finalmente chiariti i limiti e le modalità di intervento per il ricorso agli strumenti atti alla tutela del reddito.

Il testo del D.L. già da noi pubblicato il 5 dicembre, necessitava di alcuni chiarimenti per la sua attuazione, con la conversione il legge il Governo ha definito le modalità ed i requisiti di accesso alle integrazioni che riportiamo nella tabella di seguito esposti.

Per eventuali dubbi, aiuti nella compilazione delle domande assistenza potete rivolgervi agli sportelli dell’INPS, o del nostro patronato INAS. Inoltre potete rivolgervi alle Federazioni di Categoria della CISL per le informazioni relative all’attivazione di tutti gli strumenti necessaria alla tutela del posto di lavoro

Le Risorse disponibili

Anno 2009
€ 289 milioni

Anno 2010
€ 304 milioni

Anno 2011
€ 304 milioni

Dal Anno 2012
€ 54 milioni

Note: le risorse indicate sono aggiuntive a quanto già stanziato per il fondo per l’occupazione.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola

Condizioni

Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale

Requisiti

2 anni di assicurazione per la Disoccupazione
52 settimane CONTRIBUTIVE nei due anni precedenti.

Subordinata

Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione)

Durata

90 giornate indennizzate nell’anno solare

Esclusione

Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale.
Lavoratori a tempo indeterminato con sospensioni lavorative programmate.
Contratti part time verticali.

L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una “congrua” offerta di lavoro ). Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo (entro 60 gg. dalla legge) l’indennità spetta anche in assenza dell’intervento integrativo delle’ente bilaterale.

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

Condizioni

Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale.

Beneficiari

Dipendenti imprese settore artigianato.
Dipendenti agenzie in somministrazione in missione presso imprese e settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Requisiti

2 anni di assicurazione per la Disoccupazione.
78 giornate lavorate nell’anno di riferimento compreso festività, malattia maternità.
Far valere almeno un contributo settimanale nel biennio precedente la domanda.

Subordinata

Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione)

Durata

90 giornate indennizzate nell’anno solare

Esclusione

Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale.
Lavoratori a tempo indeterminato con sospensioni lavorative programmate
Contratti part time verticali

L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una “congrua” offerta di lavoro ). Fino all’entrata in vigore del decreto attuativo (entro 60 gg. dalla legge) l’indennità spetta anche in assenza dell’intervento integrativo delle’ente bilaterale.

Indennità ordinaria di disoccupazione per Apprendisti
Validità triennio 2009 – 2011

Condizioni

Sospensione o licenziamento per Crisi Aziendale o occupazionale

Requisiti

In forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, che possano far valere una  anzianità aziendale pari o superiore a 3 mesi.

Subordinata

Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

Durata

90 giornate nella vigenza della durata del contratto di apprendistato.

Adempimenti lavoratore

Rendere al Centro Circoscrizionale per l’Impiego disponibilità immediata all’occupazione

Adempimenti Azienda *

* (Condizioni indispensabili anche per i lavoratori di cui tabella 1)

L’azienda deve comunicare ai servizi competenti e all’INPS territorialmente competente la comunicazione della sospensione, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati.

Importo indennità

Importo previsto per l’indennità ordinaria di Disoccupazione

Indennità ordinaria di disoccupazione per Collaboratori Coordinati
Validità triennio 2009 – 2011

Condizioni

Iscritti in via esclusiva gestione separata INPS

Requisiti

Opera in regime di monocommittenza
Abbia conseguito un reddito anno precedente superiore a € 5000,  e pari o inferiore ad € 13,800, ( minimale art. 1, comma 3, legge 233/90) con accredito presso la gestione separata INPS di un numero di mensilità non inferiore a 3.
Tre mensilità di versamenti alla gestione separata art 2 comma 26 legge 335/95 nell’anno di riferimento.
Svolgano nell’anno di riferimento attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.(SOPPRESSO)
Mensilità tra 3 e 10 accreditate nell’anno precedente alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 legge 335/95.

 

 

Importo indennità

E’ riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente liquidata in unica soluzione.

La disponibilità finanziaria comprende sia l’indennità che la relativa copertura contributiva che gli assegni al nucleo familiare .

Per i lavoratori sopraindicati è possibile l’utilizzo dei trattamenti cassa integrazione guadagni straordinaria  i o mobilità in deroga alle vigenti normative ( a seguito di accordi tra Organizzazioni Sindacali e Regioni ) solo all’esaurimento dei periodi di tutela previsti dalla Legge 2 /2009 (indicati in tabella)