Laterizi (aziende industriali – produzione)
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Impiegati – Fino a 5 anni di servizio: Impiegati – Da 5 a 10 anni di servizio: Impiegati – Oltre i 10 anni di servizio: Operai – Fino a 5 anni di anzianità: Operai – Oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: Operai – Oltre 10 anni di anzianità |
Termini di disdetta (impiegati e quadri): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni (impiegati, quadri) i periodi di preavviso sono ridotti alla metà. Forma delle dimissioni (impiegati quadri e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda. Indennità sostitutiva (impiegati, quadri e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto. Permessi durante il preavviso (impiegati e quadri): saranno concessi dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’impresa. Il periodo di preavviso(impiegati e quadri) non può coincidere con il periodo di ferie. Termini di disdetta(operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. Indennità sostitutiva (lavoratori a cottimo): sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga. |
Laterizi (piccola e media industria)
Durata preavviso | Dimissioni Permessi Indennità |
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Impiegati, quadri– Fino ai 5 anni di anzianità: Impiegati, quadri – Oltre i 5 e inferiore a 10 anni di anzianità: Impiegati, quadri – Oltre i 10 anni di anzianità: Operai – fino a 5 anni di anzianità: Operai – oltre 5 e fino a 10 anni di anzianità: Operai – oltre 10 anni di anzianità: |
Termini di disdetta (impiegati e Quadri): decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Forma delle dimissioni (impiegati, quadri e operai): per iscritto, decorrono dal giorno del ricevimento da parte dell’azienda. Indennità sostitutiva (impiegati, quadri e operai): spetta in caso di sospensione dal rapporto; Facoltà di interruzione preavviso (impiegati): è in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma art.78 (CCNL), di troncare il rapporto,sia all’inizio o sia nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Permessi durante il preavviso (impiegati): spettano permessi , la cui distribuzione e durata saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda. Il periodo di preavviso (per impiegati) non può coincidere con il periodo delle ferie. In caso di dimissioni(impiegati e operai) i periodi di preavviso sono ridotti della metà. Termini di disdetta (operai): possono aver luogo in qualunque giorno della settimana. Lavoratori a cottimo: l’indennità sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga. |