Non c’è obbligo di produrre certificato di frequenza alle lezioni per gli studenti lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti previsti dal diritto allo studio se la Facoltà universitaria non prevede la frequenza obbligatoria e la segreteria non rilascia l’attestazione se non c’è obbligo di frequenza.

Non è necessaria tale documentazione, e che la norma va letta in modo estensivo ritenendo che il permesso non possa essere finalizzato solo a frequenza ed esami, ma più ampiamente a svolgere ogni attività necessaria a completare nel minor tempo possibile il corso di studi.

Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia con l’allegata sentenza.

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