La sentenza del tribunale di Brescia, sezione speciale impresa, ha confermato che il TFR si prescrive in 5 anni. Pronunciandosi in sede di verifica di un fallimento la curatela, confermata dal giudice delegato, aveva eccepito la “prescrizione presuntiva” triennale ex. art. 2955 e 2956 C.C.
A fronte dell’opposizione allo stato passivo, proposta da alcuni lavoratori, il tribunale ha confermato la natura retributiva del TFR senza affermare però la natura periodica dello stesso (che avrebbe sostanziato il minor termine prescrittivo) pertanto confermando la prescrizione di 5 anni.
La legge 183/2010 (collegato lavoro) ha introdotto importanti modifiche in tema di impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Se il tuo contratto di lavoro a tempo determinato è scaduto e ritieni non corretta la sua instaurazione o i motivi per cui è stato stipulato, se sei un lavoratore somministrato o in appalto ma la tua prestazione era diversa da quanto previsto dalle leggi e dai contratti, se il tuo contratto a progetto o in collaborazione era in realtà lavoro subordinato, hai tempo 60 giorni dalla cessazione del contratto, o se già scaduto dall’entrata in vigore della nuova legge, ovvero entro il 22 gennaio 2011, per impugnare eventuali anomalie e chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo determinato in capo alla ditta, azienda, committente ove prestavi attività.
Gli Uffici vertenze della CISL, gli operatori di Federazione, le RSU aziendali ti potranno essere di aiuto, rivolgiti al sindacato CISL per verificare la tua posizione, il tuo contratto, intraprendere la migliore azione di tutela possibile.
La decadenza dei termini si applica anche per i trasferimenti di azienda e del lavoratore.
Coordinamento Nazionale Uffici Vertenze
Processo del lavoro
8 Ottobre 2008
Santini: “Sì alla riforma, ma non si riducano le tutele dei lavoratori. Subito un confronto con le parti sociali”
La Cisl condivide l’esigenza di riformare il processo del lavoro per ridurre i tempi dei contenziosi, per eliminare progressivamente gli arretrati pendenti nelle aule giudiziarie e per favorire le misure extragiudiziali di conciliazione ed arbitrato. Il Segretario confederale della Cisl Giorgio Santini in una nota specifica la posizione della Confederazione in merito alla riforma del processo del lavoro e sottolinea: “Da troppe legislature peraltro attendiamo dei risultati concreti nell’ottica di favorire una semplificazione delle procedure e di ridurre il grado di conflittualità, ma tutti questi obiettivi non possono certo essere raggiunti – continua il sindacalista – riducendo sensibilmente le tutele dei lavoratori, rischio che si prefigura concretamente se venissero approvati senza correzioni i numerosi provvedimenti di modifica del Codice di Procedura Civile che il Governo ha inserito nel disegno di legge 1441 quater ora al vaglio delle Camere”.
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Lavoro intermittente e a chiamata: abrogati gli articoli
27 Marzo 2008
Con l’entrata in vigore della legge 247/07 sono state introdotte importanti modifiche su molte tipologie contrattuali quali: contratti a termine e tempo parziale, ed abrogando la figura del contratto intermittente e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito conseguenti alle tipologie contrattuali abrogate, con specifico riferimento alla efficacia dei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore della legge 247/07 (vedi circolare 7/08 del 25/03/2008).
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Nuove norme sui contratti a termine
7 Gennaio 2008
Il Ddl sul Welfare ha modificato anche la normativa sui contratti a Tempo determinato introducendo importanti modifiche atte a stabilizzare il più possibile il rapporto di lavoro. Cercheremo di riepilogarle qui di seguito.
Il primo concetto introdotto è relativo alla tipologia del contratto, infatti si stabilisce che è il contratto di lavoro a tempo indeterminato il contratto tipo, questo sta a significare che eventuali carenze sul contratto di assunzione non possono lasciare dubbi di sorta, e vanno indicate le forme alternative al tempo indeterminato.
Permessi per diritto allo studio
24 Settembre 2007
Non c’è obbligo di produrre certificato di frequenza alle lezioni per gli studenti lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti previsti dal diritto allo studio se la Facoltà universitaria non prevede la frequenza obbligatoria e la segreteria non rilascia l’attestazione se non c’è obbligo di frequenza.
Non è necessaria tale documentazione, e che la norma va letta in modo estensivo ritenendo che il permesso non possa essere finalizzato solo a frequenza ed esami, ma più ampiamente a svolgere ogni attività necessaria a completare nel minor tempo possibile il corso di studi.
Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia con l’allegata sentenza.