closeAttenzione: questo articolo è stato pubblicato oltre sei mesi fa, pertanto le informazioni presenti potrebbero non essere più valide. In caso di dubbi ti invitiamo a rivolgerti all'ufficio vertenze della Cisl di Brescia.

Con l’entrata in vigore della legge 247/07 sono state introdotte importanti modifiche su molte tipologie contrattuali quali: contratti a termine e tempo parziale, ed abrogando la figura del contratto intermittente e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Il ministero del lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito conseguenti alle tipologie contrattuali abrogate, con specifico riferimento alla efficacia dei contratti stipulati precedentemente all’entrata in vigore della legge 247/07 (vedi circolare 7/08 del 25/03/2008).

Non avendo introdotto disposizioni di natura transitoria per i contratti stipulati in data antecedente il 1 gennaio 2008 non pare possibile ipotizzare una conversione dei contatti di somministrazione a tempo indeterminato, dei contratti intermittenti in altra fattispecie contrattuale né perdita della loro efficacia, vista la carenza di regolamentazione del Legislatore.
Il ministero ipotizza perciò la validità dei contratti in essere fino alla loro scadenza o risoluzione, la impossibilità alla stipula di nuovi contratti vale quindi solo per l’avvenire.
Per quanto riguarda il lavoro intermittente, previsto per alcune tipologie di settore come il turismo o lo spettacolo, che necessitano di particolari prestazioni saltuarie da svolgersi durante i fine settimana o nel periodo delle vacanze scolastiche o per altri periodi previsti dai Contratti Collettivi, rimane aperta la possibilità di farvi ricorso.
Tuttavia l’operatività di tale disciplina è subordinata all’intervento della contrattazione collettiva e stipulata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Anche la validità delle clausole flessibili nei contratti a Part Time pertanto conserva la sua validità ed esigibilità da parte delle aziende solo se recepite dalla contrattazione collettiva, rendendo nulle pattuizioni dirette tra azienda e lavoratore.
Anche per le agenzie di somministrazione e lavoro entra in vigore il divieto di stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, rimanendo quindi la sola possibilità di stipulare rapporti a tempo determinato , fatti salvi i rapporti commerciali stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge.