Legge 28 Giugno 2012, n° 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
17 Luglio 2012
Il 28 Giugno 2012 il parlamento ha approvato in maniera definitiva le norme che mediaticamente sono passate sotto il nome di “riforma del mercato del lavoro” e che, oltre ad altri importanti interventi su molti temi che riguardano il mondo del lavoro, contengono anche le modifiche all’art. 18 dello statuto dei lavoratori e le norme per il contrasto alle dimissioni in bianco.
Pubblichiamo il testo integrale ed una scheda di lettura del provvedimento che entra in vigore il 18 Luglio 2012.
Cassa Integrazione, accordo con la regione Lombardia per estendere anche al 2011 la cassa integrazione e la mobilità in deroga
11 Maggio 2011
Anche per il 2011 è possibile chiedere la cassa Integrazione e la mobilità in deroga, infatti il 25 Febbraio 2011 tra Cisl Cgil e Uil lombarde e il competente assessorato della regione Lombardia è stata raggiunta l’intesa quadro, perfezionata poi nelle settimane seguenti, che consente di poter accedere agli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori normalmente esclusi da tali benefici, quali i dipendenti di imprese artigiane, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio e i lavoratori in somministrazione.
Si può anche chiedere la cassa in deroga in quelle situazioni in cui sono completamente esauriti gli strumenti ordinari quali la cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
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La legge 183/2010 (collegato lavoro) ha introdotto importanti modifiche in tema di impugnazione della cessazione del rapporto di lavoro.
Se il tuo contratto di lavoro a tempo determinato è scaduto e ritieni non corretta la sua instaurazione o i motivi per cui è stato stipulato, se sei un lavoratore somministrato o in appalto ma la tua prestazione era diversa da quanto previsto dalle leggi e dai contratti, se il tuo contratto a progetto o in collaborazione era in realtà lavoro subordinato, hai tempo 60 giorni dalla cessazione del contratto, o se già scaduto dall’entrata in vigore della nuova legge, ovvero entro il 22 gennaio 2011, per impugnare eventuali anomalie e chiedere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo determinato in capo alla ditta, azienda, committente ove prestavi attività.
Gli Uffici vertenze della CISL, gli operatori di Federazione, le RSU aziendali ti potranno essere di aiuto, rivolgiti al sindacato CISL per verificare la tua posizione, il tuo contratto, intraprendere la migliore azione di tutela possibile.
La decadenza dei termini si applica anche per i trasferimenti di azienda e del lavoratore.
Coordinamento Nazionale Uffici Vertenze
Collegato lavoro del 19 ottobre 2010
22 Ottobre 2010
Lo scorso 19 Ottobre la camera dei deputati ha approvato in seduta definitiva il provvedimento cosiddetto “collegato lavoro”, recante rilevanti novità in materia di mercato del lavoro e riforma del processo e delle controversie di lavoro.
L’approvazione del provvedimento è stata caratterizzata da un iter particolarmente controverso con profonde modifiche durante il percorso di approvazione, anche a seguito dell’accordo interconfederale tra le parti sociali (esclusa la cgil) del 11 marzo 2010 ed il rinvio alle camere da parte del Presidente della Repubblica del 31 Marzo 2010. Continua a leggere »
Finanziaria 2010: ecco i nuovi incentivi
29 Dicembre 2009
La finanziaria 2010 introduce alcune misure atte a contrastare la disoccupazione ed a sostenere la ricollocazione dei lavoratori. Ecco alcuni degli interventi.
Disoccupazione
Per ottenere la disoccupazione non agricola con requisiti normali, nelle 52 settimane di accredito contributivo (utili ai fini del diritto), rientrano anche i periodi di Co.co.co., dei due anni precedenti purché non superiori alle 13 settimane. “misura sperimentale per il 2010”
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Anche per i Comuni vige l’obbligo di responsabilità solidale
17 Dicembre 2009
Il Tribunale di Milano sancisce, con apposita sentenza, la responsabilità solidale prevista dall’art. 29 D.Lgs nr 276/03 nei confronti di una pubblica amministrazione.
Secondo il giudice la legge fa riferimento sia al committente imprenditore che al committente datore di lavoro, categoria ove va inserito certamente anche il Comune. Inoltre la disposizione di cui all’art. 1 co 2 D.Lgs 276/03 ( “… il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale…”) va interpretata nel senso di escludere l’applicazione delle norme contenute nella normativa in esame alla sola disciplina del rapporto lavorativo nel pubblico impiego.
Finalmente questo ci consente di arginare un fenomeno che sta sempre più dilagando tra le amministrazione a totale discapito dei lavoratori.