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Il Ddl sul Welfare ha modificato anche la normativa sui contratti a Tempo determinato introducendo importanti modifiche atte a stabilizzare il più possibile il rapporto di lavoro. Cercheremo di riepilogarle qui di seguito.

Il primo concetto introdotto è relativo alla tipologia del contratto, infatti si stabilisce che è il contratto di lavoro a tempo indeterminato il contratto tipo, questo sta a significare che eventuali carenze sul contratto di assunzione non possono lasciare dubbi di sorta, e vanno indicate le forme alternative al tempo indeterminato.

La modifica riguarda invece la durata del tempo determinato, infatti, se il contratto dura complessivamente più di 36 mesi (comprendendo proroghe e rinnovo) lo stesso si considera tempo indeterminato. Esiste solo una possibilità che si possa stipulare un successivo contratto e per una sola volta, ovvero che il nuovo contratto venga stipulato presso la Direzione Provinciale del Lavoro e con l’assistenza di un rappresentante delle organizzazioni sindacali. In caso di mancato rispetto della procedura il contratto si considera a tempo indeterminato, significa, per chi scrive, che superato tale periodo, sono  invalide le risoluzioni del rapporto di lavoro per fine contratto e l’eventuale risoluzione rientra nelle motivazioni legislative previste per i contratti a tempo indeterminato (vedere le indicazioni sul sito al paragrafo licenziamenti).

Restano escluse dall’applicazione le attività definite stagionali.

Viene reintrodotto il criterio del diritto di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’azienda  nei successivi 12 mesi, per i lavoratori che hanno prestato attività a carattere determinato, a condizione che abbiano prestato attività a tempo determinato per almeno sei mesi, anche se con più contratti, e le assunzioni si riferiscano alle stesse mansioni.
Il diritto di precedenza deve essere manifestato invece per i lavoratori assunti per attività stagionali,  opera per sei o tre mesi a seconda del tipo di attività per la quale si è prestata attività. Se manifestata entro un anno dalla cessazione.

Per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della nuova disciplina si continueranno ad applicare quanto previsto dalla precedente normativa, salvo che: i periodi prestati e da prestare,  verranno computati ai fini dei limiti introdotti dal DDL.

Vengono aboliti sia il contratto di lavoro intermittente introdotto con la legge 276/03 e il contratto di somministrazione a tempo indeterminato.