Estensione agli apprendisti ed ai collaboratori a progetto delle prestazioni economiche di malattia.
10 Novembre 2007

L’art.1, comma 773, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha esteso agli apprendisti, a decorrere dall’ 1 gennaio 2007, la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto trattandosi sostanzialmente di un’estensione sic et simpliciter della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell’evento malattia le Sedi dovranno fare riferimento alle istruzioni vigenti emanate per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni non sono ancora operative dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.
Il rinvio a tale ultima disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima dell’entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 276/2003.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1° gennaio 2007.
CERTIFICAZIONE DI MALATTIA
A decorrere dal 1° gennaio 2007 gli apprendisti dovranno pertanto osservare le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede l’onere del lavoratore di presentare o inviare all’INPS ed al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il certificato medico OPM-INPS verrà modificato inserendo tra le qualifiche lavorative una specifica dedicata agli apprendisti. Pertanto si deve far presente al proprio medico di rilasciare il certificato apposito da richiedere all’INPS
CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 D.L. 463/1983 convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’INPS e al datore di lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.
Ricordiamo che le fasce di reperibilità sono quelle comprese tra le 10,00 e le 12,00 e tra le 17,00 e le 19,00.
MISURA DURATA E LIMITI DELLA PRESTAZIONE.
Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato come un contratto a tempo indeterminato con facoltà di recesso al termine del periodo di apprendimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che lo contraddistinguono ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di malattia di cui trattasi trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA.
In considerazione del fatto che l’art. 1 comma 773 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha esteso sic et simpliciter agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati .
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro anticiperanno l’importo dell’indennità di malattia e lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. A tal fine, si atterranno alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro “D”- rigo 52 del DM10/2).
CONSIDERAZIONI
In virtù del principio delle clausole migliorative contenute nei CCNL, si deve ritenere che le condizioni in essere nei singoli CCNL, ove prevedano integrazioni a carico azienda, queste siano da considerarsi aggiuntive a quanto dal 1 gennaio 2007 verrà corrisposto da parte dell’istituto.
LAVORO A PROGETTO
L’art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 riconosce al collaboratore a progetto il diritto ad assentarsi dal lavoro in caso di malattia, gravidanza e infortunio. In particolare, la malattia sospende il contratto di lavoro, senza che cio` comporti la proroga della durata del contratto stesso, che si estingue alla scadenza convenuta.
Il committente puo` comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
La legge n. 296/2006, Legge finanziaria 2007 (1), ha esteso agli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quindi anche ai collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalita` a progetto, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto al trattamento economico di malattia, a carico dell’Inps, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Non opera l’automatismo della prestazione
Nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata non opera il c.d. principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i «prestatori di lavoro», dall’art. 2116 del cod. civ., in forza del quale le suddette prestazioni sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell’imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
Poiche´ si tratta di lavoratori la cui attivita` e` giuridicamente qualificata come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime. Il principio e` stato affermato dall’Inps, con la circolare n. 95 del 6 settembre 2006, ribadito nel messaggio n. 12768 del 22 maggio 2007 (cfr. pag. 2035) che precisa: «in assenza di contribuzione non e` possibile erogare le prestazioni previste per gli iscritti alla Gestione separata, atteso che nei confronti degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi non e` applicabile il principio dell’automaticita` delle prestazioni».
Il principio appare iniquo stante la differenza fra le modalita` di contribuzione alla Gestione separata, totalmente demandate al committente, e quelle proprie del lavoro autonomo, affidate invece al prestatore d’opera. Automatismo delle prestazioni.