
Le Risorse disponibili | |||
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Anno 2009 € 289 milioni |
Anno 2010 € 304 milioni |
Anno 2011 € 304 milioni |
Anno 2012 € 54 milioni |
Note: le risorse indicate sono aggiuntive a quanto già stanziato per il fondo per l’occupazione.
Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola | |
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Condizioni | Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale |
Requisiti | 2 anni di assicurazione per la Disoccupazione 52 settimane lavorate nei due anni precedenti. |
Subordinata | Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione) |
Durata | 90 giornate indennizzate nell’anno solare |
Esclusione | Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale. Lavoratori a tempo indeterminato con sospensioni lavorative programmate. Contratti part time verticali. |
L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una offerta di lavoro ). |
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti | |
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Condizioni | Sospensione per Crisi Aziendale o occupazionale. |
Beneficiari | Dipendenti imprese settore artigianato. Dipendenti agenzie in somministrazione in missione presso imprese e settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali. |
Requisiti | 2 anni di assicurazione per la Disoccupazione. 78 giornate lavorate nell’anno di riferimento compreso festività, malattia maternità. Assicurati da almeno due anni possano far valere almeno un contributo settimanale nel biennio precedente la domanda. |
Subordinata | Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o da fondi di cui al D.lgs. 276/03 ( fondi per lavoratori in somministrazione) |
Durata | 90 giornate indennizzate nell’anno solare |
Esclusione | Aziende destinate al trattamento di integrazione salariale. Lavoratori a tempo indeterminato con sospensioni lavorative programmate Contratti part time verticali |
L’indennita’ non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro ( rifiuto di una offerta di lavoro ). |
Indennità ordinaria di disoccupazione per Apprendisti Validità triennio 2009 – 2011 |
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Condizioni | Sospensione o licenziamento per Crisi Aziendale o occupazionale |
Requisiti | In forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto, che possano far valere una anzianità aziendale pari o superiore a 3 mesi. |
Subordinata | Intervento integrativo pari almeno al 20% da corrispondersi da parte degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. |
Durata | 90 giornate nella vigenza della durata del contratto di apprendistato. |
Adempimenti lavoratore | Rendere al Centro Circoscrizionale per l’Impiego disponibilità immediata all’occupazione |
Adempimenti Azienda ** (Condizioni indispensabili anche per i lavoratori di cui tabella 1) | L’azienda deve comunicare ai servizi competenti e all’INPS territorialmente competente la comunicazione della sospensione, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori interessati. |
Importo indennità | Importo previsto per l’indennità ordinaria di Disoccupazione |
Indennità ordinaria di disoccupazione per Collaboratori Coordinati Validità triennio 2009 – 2011 |
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Condizioni | Iscritti in via esclusiva gestione separata INPS |
Requisiti | Opera in regime di monocommittenza Abbia conseguito un reddito anno precedente superiore a € 5000, e pari o inferiore ad € 13,800, ( minimale art. 1, comma 3, legge 233/90) con accredito presso la gestione separata INPS di un numero di mensilità non inferiore a 3. Tre mensilità di versamenti alla gestione separata art 2 comma 26 legge 335/95 nell’anno di riferimento. Svolgano nell’anno di riferimento attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi. Non risultino accreditati nell’anno di riferimento almeno 2 mesi alla gestione separata di cui all’articolo 2 comma 26 legge 335/95. |
Durata | 90 giornate nella vigenza della durata del contratto di apprendistato. |
Importo indennità | E’ riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l’anno precedente liquidata in unica soluzione. |
I periodi sopra descritti sono coperti da contribuzione, ed utili alla corresponsione degli Assegni Familiari.
Rimangono in essere gli ammortizzatori già previsti, cassa in deroga o mobilità in deroga, le cui modalità di erogazione ed utilizzo per il 2009 sono oggetto in questi giorni di confronto tra le Organizzazioni Sindacali e la Regione Lombardia.
Anche perché una prima lettura del testo pare affidi la concessione di tali strumenti subordinata all’utilizzo di quanto sopra descritto.
Il prolungamento dei periodi di sospensione, da 60 a 90 giorni, l’estensione ad apprendisti e collaboratori di una forma di tutela seppur minima, possono essere rappresentare un primo passo in avanti rispetto alla estensione di una tutele dei lavoratori in caso di crisi.