closeAttenzione: questo articolo è stato pubblicato oltre sei mesi fa, pertanto le informazioni presenti potrebbero non essere più valide. In caso di dubbi ti invitiamo a rivolgerti all'ufficio vertenze della Cisl di Brescia.

La circolare Inps n.74 del 26 maggio 2009, fissa i termini per la presentazione della domanda ai fini dell’ottenimento dell’indennità per i co.co.pro. in caso di fine lavoro, introdotta dell’art.19, co.2 del decreto legge n.185/2009, convertito in legge n. 2/2009.

La suddetta circolare, infatti, stabilisce che tale domanda, nei casi in cui l’evento “fine lavoro” si è verificato entro il 30 maggio 2009, deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente entro il 30 giugno 2009.
Invece, per i casi in cui l’evento “fine lavoro” si è verificato dopo il 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La circolare Inps n.74 specifica le seguenti condizioni per avere diritto all’indennità:

  • i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l’ultimo rapporto di lavoro;
  • il reddito dell’anno precedente deve essere compreso tra 5.000 euro ed il minimale di reddito di cui all’art.1, co. 3 della legge n.233/90 (pari a 13.819 euro per il 2008);
  • nell’anno precedente devono essere accreditati non meno di 3 mesi di contributi alla gestione separata Inps, ma non più di 10;
  • nell’anno di riferimento devono essere accreditati presso la gestione separata almeno tre mesi.

La domanda deve essere presentata dall’interessato alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato alla circolare.
La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno precedente. Il diritto a percepire il trattamento e’ subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo il modulo allegato alla circolare.
L’evento “fine lavoro” è rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare.

Ricordiamo inoltre che sia la citata norma di legge, sia la circolare Inps si riferiscono ad eventi di fine lavoro verificatisi dal 1 gennaio 2009 in poi, ma consigliamo di fare presentare la domanda anche ai lavoratori per i quali l’evento “fine lavoro” si è verificato precedentemente, ma comunque dopo l’entrata in vigore del d.l. 185/2009, convertito in legge 2/2009 (29 novembre 2008), nel caso dovesse essere accolta la richiesta della Cisl di anticipare l’operatività della norma alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Circolare INPS n.74 del 26 maggio 2009 in formato PDF